Comunità energetiche rinnovabili, risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 dell'AdE : come inquadrare gli incentivi del Gse
La restituzione delle somme, da parte di
una Cer costituita nella forma di ente non commerciale, ai propri
membri o associati non configura una distribuzione di utili
Il corretto trattamento fiscale degli incentivi erogati dal Gse
(Gestore dei servizi elettronici) e restituiti da una Cer (Comunità
energetica rinnovabile) ai propri associati che hanno concorso
all'autoconsumo di energia deve essere valutato in base alla natura del
soggetto che riceve le somme. Se la Cer è costituita nella forma di ente
non commerciale, vista anche la finalità sociale e i divieti di
distribuzione degli utili sanciti dal Codice del terzo settore, la
restituzione delle somme ai propri aderenti non costituisce aggiramento
del principio di divieto di distribuzione degli utili. È in sintesi il
chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024.
La
risoluzione, quindi, riguarda il trattamento tributario degli incentivi
distribuiti dal Gse alle Cer nell’ambito della promozione dell’uso
dell’energia di cui alla direttiva Ue 2018/2001. Come ricordato anche
dall’istante, in data 8 aprile 2024 è stata avviata l'apertura dei
portali del Gse per presentare le istanze di ammissione agli incentivi,
che comprendono, fra l'altro una tariffa incentivante ventennale
calcolata in funzione dell'energia condivisa (tariffa premio) e un
contributo di valorizzazione (contributo Arera).
Sul tema
l’Agenzia ricorda la disciplina transitoria prevista dall'articolo
42-bis del Dl 162/2019 che ha previsto la possibilità di sperimentare
l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di Comunità energetiche
rinnovabili. Il definitivo recepimento della stessa direttiva è avvenuto
con l'emanazione del Dlgs n. 199/2021 secondo il quale “I clienti
finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di
organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili” purché siano
rispettati specifici requisiti, di seguito sintetizzati.
L'obiettivo
della comunità deve essere quello di fornire benefici ambientali,
economici o sociali ai suoi soci o alle aree locali e non quello di
realizzare profitti finanziari; la comunità è un soggetto di diritto
autonomo che include, fra l’altro, persone fisiche, Pmi, associazioni,
enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca, religiosi e del
terzo settore, nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la
partecipazione a tali comunità energetiche non può costituire l'attività
commerciale principale; la partecipazione è aperta a tutti i
consumatori.
Dal punto di vista fiscale, nell’ambito della citata
disciplina transitoria, l’Agenzia ricorda i chiarimenti sul corretto
trattamento tributario delle somme erogate dal GSE a queste comunità
sperimentali, forniti con la risoluzione n. 18/2021 e con la risposta
all’interpello n. 37/2022, richiamate dall'istante. In particolare la
risoluzione, che riguarda un gruppo di condomìni composti da persone
fisiche che non esercitano attività d’impresa, precisa che ai fini
fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell'energia immessa
in rete che si configura come reddito diverso (articolo 67, comma 1,
lettera i) del Tuir).
Stesse conclusioni per la risposta n.
37/2022, riguardante un gruppo di comunità energetiche strutturate come
enti non commerciali: i proventi derivanti dalla vendita dell'energia
sono riconducibili alla categoria dei “redditi diversi”.
Anche la
circolare n. 23/2022, richiamata dall’Agenzia, ha chiarito che per i
soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini
fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente
l’autoconsumo istantaneo.
Il ragionamento vale anche per le
somme erogate dal Gse ad una Comunità energetica costituita nella forma
di ente non commerciale che assumono rilevanza per il fisco solo per la
quota eccedente l’autoconsumo.
Fatta questa premessa, l’Agenzia
rileva che, come stabilito dal citato articolo 32 del Dlgs n. 199/2021, i
clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la
“gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il
GSE”. Si instaura quindi un rapporto di mandato senza rappresentanza in
cui la Cer, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il
Gse, compreso l'incasso degli incentivi.
L’Agenzia, quindi,
chiarisce in primo luogo che il corrispettivo per la vendita di energia
relativo alla quota che eccede l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse
e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai
singoli membri, e non in capo alla Cer, per cui il trattamento fiscale
sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente, come
chiarito dai citati documenti di prassi.
Inoltre, considerati gli
obiettivi sociali e ambientali perseguiti dalle comunità energetiche,
l’Agenzia esclude che la spartizione degli incentivi ricevuti dalla Cer
ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non
costituendo tali incentivi “profitti finanziari”.
Va rilevato
infine che il Codice del terzo settore (articolo 5 Dlgs n. 117/2017) ha
esplicitamente previsto che l'attività di condivisione e i relativi
scambi economici fra la Cer e gli utenti non costituiscono un profitto
finanziario, ma l'esercizio dell'attività di un interesse condiviso.
Inoltre la Cer, in quanto ente associativo, non può distribuire utili e
avanzi di gestione, né può effettuare cessioni di beni e prestazioni di
servizi agli associati (articolo 8, Dlgs n.117/2017).
L’Agenzia,
in conclusione, ritiene che la restituzione da parte di una Comunità
energetica rinnovabile costituita nella forma di ente del terzo settore
delle somme ai propri associati non costituisca aggiramento del
principio di divieto di distribuzione degli utili.