STUDIO ENERGIA SICILIA

- Redazione CILA per ristrutturare o per regolarizzare difformità

- Cambio di destinazione d'uso dell'immobile

- Punto di riferimento per la Certificazione Energetica APE

- Redazione pratiche Enea per detrazioni fiscali del 50-65-90-110%

- Consulenza requisiti minimi efficienza energetica/Rel. exLegge10


SEMBRA SIA INIZIATO TUTTO IERI MA SIAMO GIA' DA 8 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO E VI VOGLIAMO RINGRAZIARE PER LA FIDUCIA DIMOSTRATA, SPERANDO CHE SIA STATA BEN RIPOSTA E SIATE RIMASTI TUTTI SODDISFATTI. 

GRAZIE !


RIEPILOGO DOCUMENTI CHE DOVRESTI PRELIMINARMENTE FORNIRCI PER IL DISBRIGO DELLA PRATICA CILA :


- Copia Atto di Proprietà (atto di acquisto, atto di donazione, successione, altro tipo di documento che attesti la provenienza lecita dell'immobile);

- Titoli abilitativi di sussistenza edilizia pregressa (concessione edilizia, progetto depositato, precedente CILA, SCIA, Permesso di costruire, concessione in sanatoria, condono, altro titolo che legittimi lo stato di fatto dell'immobile);

- Ultima Planimetria catastale depositata in catasto e Planimetria di progetto;

- Documentazione catastale aggiornata (visura catastale, ultime pratiche di variazioni catastali presentate in catasto, DOCFA, ecc.).


PER INFORMAZIONI O PER PROCEDERE CON IL DISBRIGO DELLA CILA, PUOI CONTATTARCI AI SEGUENTI RECAPITI:


EMAIL: ape.energia.sicilia@gmail.com    -    TEL.: 327.6677763 (ANCHE WHATSAPP)

O PUOI UTILIZZARE IL MODULO IN FONDO ALLA PAGINA


E' PREFERIBILE SCRIVERE UNA EMAIL O UTILIZZARE IL MODULO DI CONTATTO IN FONDO ALLA PAGINA, DESCRIVENDO BREVEMENTE LE CARATTERISTICHE DEL CASO SULLA RISTRUTTURAZIONE O REGOLARIZZAZIONE CHE SI VUOLE INTRAPRENDERE. 

LASCIANDO INOLTRE UN TUO RECAPITO, TI RICONTATTEREMO DIRETTAMENTE NOI IN POCHISSIMO TEMPO, DOPO ESSERCI FATTI UN'IDEA DELLA SITUAZIONE


Informazioni sulla C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) :


INDICE

  • Che cos’è la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) nella Regione Sicilia
  • Quali opere sono soggette a CILA nella Regione Sicilia
  • Dove si presenta la CILA
  • Come presentare la CILA
  • I costi della CILA
    • Pagamenti al Comune
    • Onorario del Tecnico
  • La documentazione necessaria per la CILA
  • BonusCasa Ristrutturazione e Bonus Mobili ed Elettrodomestici
  • La CILA in sanatoria per lavori già eseguiti senza titolo abilitativo
  • Il Cambio di destinazione d’uso
  • La relazione energetica "ex Legge 10" (art. 8, Dlgs 192/05 e s.m.i.): quando va presentata


Che cos’è la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) nella Regione Sicilia

La CILA è una pratica amministrativa che rappresenta a partire dal 2010, con la Legge n. 73/2010, uno degli strumenti urbanistici più usati. La comunicazione di inizio lavori asseverata è uno strumento che serve alla Pubblica Amministrazione in Italia ed all’ufficio tecnico del Comune di competenza, per compiere il ruolo di vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con la CILA si può, ad esempio, presentare un progetto di ristrutturazione per il proprio appartamento e si possono quindi effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre con la CILA si possono regolarizzare quelle difformità interne che spesso rendono complicata la vendita di un immobile. La CILA è regolamentata dal Testo Unico Nazionale dell’Edilizia, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ed in Sicilia dalla L.R. 16/2016 e s.m.i..


Quali opere sono soggette a CILA nella Regione Sicilia

Con la CILA si possono eseguire opere non riconducibili ad attività di edilizia libera, soggette a D.I.A. o Permesso di costruire.
È pertanto richiesta per opere di manutenzione straordinaria (così come definiti dall’art.3 del D.P.R. 380/2001):

  • demolizione e/o nuova costruzione di tramezzi, anche per la creazione di nuovi vani;
  • realizzazione di controsoffitti “strutturali”;
  • modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • apertura o chiusura di porte su murature interne non portanti;
  • nuova istallazione di impianti tecnologici (con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Integrazione dei servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi, delle superfici e dell’aspetto esteriore dell’immobile oggetto di intervento (esempio: realizzare un altro bagno e non ristrutturare quello l’esistente).

Dove si presenta la CILA

La CILA si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova l'immobile a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione. Deve contenere il progetto di ristrutturazione con lo stato di fatto e la situazione futura. Il tecnico deve firmare anche una relazione tecnica con i riferimenti normativi nazionali e locali. Il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici . In questo modo, la Pubblica Amministrazione scarica la responsabilità della correttezza delle operazioni sul Tecnico Abilitato.

Una volta che il Tecnico presenta la CILA, essa si ritiene  immediatamente operativa (fa fede la data di protocollo dell’Ufficio Tecnico) e si possono iniziare subito le opere edilizie a meno che la realizzazione degli interventi non sia subordinata al rilascio di determinati atti di assenso per i quali occorrerà, eventualmente, attendere la risposta del Comune.


Come presentare la CILA

In parte dei Comuni dell'isola, attraverso uno sportello telematico che dà la possibilità di presentare le istanze necessarie con il progetto, la relazione tecnica e compilare il modello delle dichiarazioni. Si monitora lo stato della richiesta dando modo agli uffici di verificare quanto trasmesso dal cittadino e dal professionista agevolando l’istruttoria.

Alla fine dei lavori, se necessario, va presentata la comunicazione di fine lavori e la variazione catastale. Quest'ultima pratica va consegnata all’Agenzia delle Entrate (Catasto) della provincia in cui ricade l’immobile.


I costi della CILA

Pagamenti al Comune

Per ogni progetto depositato vanno versati i diritti di segreteria ed eventualmente, nel caso di CILA in sanatoria, la sanzione relativa.

Onorario del Tecnico

Verrà stabilito l'onorario e presentato preventivo valuntando il caso specifico.


La documentazione necessaria per la CILA

La CILA fa parte dei procedimenti edilizi semplificati introdotti nel 2017 dopo un accordo tra Stato, Regioni e Comuni. La modulistica quindi è standardizzata a livello nazionale.

I documenti essenziali per avviare un progetto di ristrutturazione, a corredo del Modulo CILA a firma del Proprietario o avente Ruolo, sono:

  • Copia Atto di Proprietà;
  • Titolo abilitativo di sussistenza edilizia pregressa (condono e/o progetto) oppure planimetria d’impianto;
  • Documentazione catastale aggiornata (visura catastale e planimetria catastale rasterizzata);
  • Relazione tecnica dettagliata delle opere a firma del progettista;
  • Progetto Ristrutturazione ante e post operam, a firma del Tecnico progettista;
  • Comunicazione del nominativo Impresa esecutrice dei lavori ed il suo DURC;
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria;
  • Se prevista, notifica preliminare e comunicazione all'Asl di competenza.

BonusCasa Ristrutturazione e Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Chi presenta la CILA ha diritto alla detrazione del 50% (c.d. BonusCasa Ristrutturazione, L. 917/86 e s.m.i.), in 10 rate annuali, sulle spese sostenute per:

  • Saldo fatture Imprese per i lavori, Tecnico, bolli comunali e catastali;
  • Acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe energetica A+.

Per la detrazione è obbligatorio inviare la Comunicazione all’ENEA.


La CILA in sanatoria per lavori già eseguiti senza titolo abilitativo

Potrebbe capitare di aver ultimato i lavori senza aver presentato la CILA e quindi di non aver seguito i passi necessari. Questo accade per la mancata conoscenza delle procedure (a volte anche del proprietario precedente) o per consigli errati da parte di un tecnico o dell’impresa che ha eseguito i lavori.
In tali casi, il metodo che si ha a disposizione per sistemare le modifiche interne è la CILA in sanatoria (anche detta tardiva). Va presentata al Comune in cui ricade l’immobile e consente di regolarizzare la posizione, e in futuro di vendere o locare l’abitazione o locale commerciale, senza incorrere in problematiche di natura amministrativa.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 31/05/2010 n° 78 art. 19 viene introdotto l’obbligo di conformità dello stato di fatto con i dati catastali e le planimetrie catastali presenti in catasto.
L’articolo 6-bis, comma 5 del D.P.R. 380/2001 consente di regolarizzare la posizione del cittadino con la presentazione della CILA tardiva, ed oltre alle spese di cui abbiamo già parlato, sarà in questo caso necessario versare ulteriori 1000,00 euro come sanzione per la dichiarazione tardiva del lavoro, indipendentemente dal tipo di realizzazione eseguita all’interno dell’abitazione o del locale commerciale.


Il Cambio di destinazione d’uso

Per prima cosa, è necessario verificare se il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune in cui si trova l’immobile prevede la possibilità di cambiare la destinazione d’uso e solo successivamente si potrà procedere con la pratica edilizia, la conseguente variazione catastale e la nuova agibilità. 

Una volta verificata la fattibilità dell'operazione, si potrà procedere con la pratica edilizia per l’esecuzione del cambio d’uso di immobili, appartamenti, case, magazzini, locali commerciali etc.. Un immobile può essere adibito ad uso residenziale, commerciale, artigianale o industriale.

Il Cambio di destinazione d’uso va effettuato al Comune e non al Catasto.


La relazione energetica "ex Legge 10" (art. 8, Dlgs 192/05 e s.m.i.): quando va presentata

La relazione tecnica energetica, comunemente conosciuta come relazione legge 10 o relazione ex legge 10, definita anche relazione energetica, è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce le prestazioni e il rendimento del sistema edificio-impianto, con particolare attenzione alle dispersioni termiche. La relazione tecnica deve essere conforme agli schemi di riferimento contenuti nel dm relazione tecnica di progetto e deve rispondere al dm requisiti minimi.
A differenza dell’APE, che attesta lo stato di fatto circa le condizioni energetiche di un immobile, la relazione legge 10 è un documento di progetto, che fornisce traccia di tutte le verifiche da soddisfare prima di effettuare l’intervento stesso.
La relazione tecnica ex legge 10 attesta la rispondenza alle prescrizioni relative al contenimento dei consumi energetici degli edifici e dei relativi impianti termici. Va consegnata prima dell’avvio dei lavori, quando si tratta di edifici di nuova costruzione. Deve essere redatta da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito).

Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal dlgs 192/05 nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio (o più usualmente il tecnico) deve depositare presso le amministrazioni competenti, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.

Pertanto la relazione legge 10 va consegnata insieme alla CILA/SCIA o all’istanza di permesso di costruire e comunque prima dei lavori. Questo adempimento è fondamentale anche per non perdere eventuali benefici fiscali legati ai bonus edilizi.

La relazione legge 10 è disciplinata dall’art. 8 del dlgs 192/05 ed è obbligatoria per: 

1. edifici di nuova costruzione;
2. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
3. ampliamento e sopraelevazione;
4. nuovi impianti installati in edifici esistenti;
5. ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti (ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello, riqualificazioni energetiche).

Esistono alcune eccezioni da appurare caso per caso.


CONTATTACI
E' importante differenziare correttamente ! Infischiarsi della differenziata non significa essere più furbi degli altri. Cambia in meglio !